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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
2.03.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali).

1. Le disposizioni di trasparenza di cui all'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale.
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci».

3. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,»;
b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti».
d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo, le parole «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati giro fondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».

4. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole: «e da altri grandi eventi»; b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
6. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
7. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.