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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.010.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
2.010.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici).

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.

2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».
b) al comma 4 le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza». sono soppresse.