stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
1.10.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. 1. Il comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è così modificato:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e quattro esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, gestione e valutazione del personale, nonché nell'attività di controllo di legittimità dell'azione amministrativa e nelle materie di responsabilità penale ed erariale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, indicandone anche il Presidente;
b) le parole: «i componenti» sono sostituite, ove ricorrono, dalle parole «il Presidente e i componenti»;
c) il quinto periodo è soppresso.