Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.
2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale, da calcolarsi in via equitativa, per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.