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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
01.2.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alte sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Il Relatore