Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alte sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».