stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
01.1.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

Il Relatore