Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».