Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».