Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).
1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
h) autotrasporto conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.
2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie delle attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.