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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.10.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/09/2011  [ apri ]
5.10.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 13 agosto 2010, n. 136, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) autotrasporto conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, è oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.».

Il Governo