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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.060.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2011  [ apri ]
2.060. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterna alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al medesimo articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vengono trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.