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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il e di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso` rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 1 8 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
8. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 7, la non punibilità e altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
9. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dal comma 6 del presente articolo si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e ai reati previsti dal titolo Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito lamento di partiti politici, o di assicurarne profitto purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi e alle condizioni indicati dalle disposizioni citate.
10. La non punibilità del ricettatore è altresì subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.
11. La causa di non punibilità di cui al comma 9 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.
12. La non punibilità è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.
13. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello.
14. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza è stata pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
15. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 445-bis. - (Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1».

16. All'articolo 275, comma 3, del codice di pura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».
17. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

18. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro a altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dizione in denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dal medesimo articolo 317, ridotta di un terzo».

19. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».

20. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
21. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, nonché per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificamente contestai in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare (effettivo beneficiario.
22. Nei casi previsti dal comma 21 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa ai reati di corruzione informa (amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.
23. Le disposizioni dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della presente legge, si applicano, per i reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, come da ultimo sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
24. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società o delle imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la soprattassa prevista dalle leggi vigenti in materia finanziaria, limitatamente alle somme sottratte a imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge.