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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.30.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.30.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Corruzione in affari privati). - I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni. La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni. Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni».