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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle parole: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».
2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dodici anni».
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a cinque anni».
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a sei anni».
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle parole: «da cinque a quattordici anni».
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre (interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a quattro anni».
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle parole: «da tre mesi a tre anni».
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle parole: «da tre a sette anni».
10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dieci anni».

11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, coma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.».

12. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è soppresso.

13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».
14. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».
15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affido o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa (interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.».

17. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:
«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori,».

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;
b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «513-bis» sono inserite le seguenti parole: «513-ter».