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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.17.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.17.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».