Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 318, secondo comma, o dall'articolo 319, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».