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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.09.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.09.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice. Al termine di essa si procede alla cancellazione».