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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.014.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.014.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione del reato di corruzione per lo svolgimento della funzione e conseguenti modifiche normative).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 319-ter, è aggiunto il seguente: Articolo 319-quater. - (Corruzione per lo svolgimento della funzione). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione allo svolgimento della funzione è punito con la pena da due a cinque anni. 2. Se l'accettazione dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire conti nuativamente, in tutto o in parte, la funzione si applica la pena da sei a dodici anni;
b) all'articolo 321, dopo le parole «nell'articolo 319-ter» sono inserite le seguenti «, nell'articolo 319-quater»;
c) all'articolo 322, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi precedenti, se l'offerta o promessa è fatta per influire sullo svolgimento della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 1, ridotta di un terzo. Se l'offerta o promessa è volta ad ottenere l'asservimento in tutto o parte della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 2, ridotta di un terzo»;
d) all'articolo 323-bis, dopo le parole 319 sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

2. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole «319-ter, inserire le seguenti: «, 319-quater» e al comma 2-bis dopo le parole 319-ter inserire le seguenti: «, 319-quater»;
b) all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 2 dopo la parola «319-ter» è inserita la seguente: «319-quater» e al comma 3, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 319-bis» sono inserite le seguenti «, 319-ter e quater,»; al medesimo articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La sanzione è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

3. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono altresì apportate al codice penale le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater del codice penale, dopo le parole «319-bis» sono inserite le seguenti: «, 319-ter, 319-quater;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole «320» inserire le parole «319-ter e 319-quater».