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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.09.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.09.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici).

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.