stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.08.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.08.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.