Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).
1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.