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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.04.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti «da 317 a 322-bis.