stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.015.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.015.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Reato di autoriciclaggio).

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 648 è inserito il seguente:

«Art. 648-bis.

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo autoriciclato».

Il Relatore