Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo, n. 163/2006 aggiungere, infine, il seguente comma:
13-bis. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano resistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante.