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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.05.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
7.05.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 26, inserire il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti e nelle province, lo statuto o il regolamento dispongono le procedure per garantire la trasparenza delle procedure di nomina e designazione di rappresentanti del comune di cui agli articoli 42, comma 2, lettera m), e 50, commi 8 e 9, assicurando in ogni caso il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
2. A questo fine, le posizioni da ricoprire sono pubblicate sul sito web dell'ente, indicando i requisiti richiesti e un termine adeguato entro il quale tutte le persone interessate possono comunicare la propria disponibilità, corredata da ogni documentazione ritenuta utile.
3. Lo statuto e il regolamento disciplinano altresì le modalità di composizione di un comitato, formato da membri di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, chiamato ad esaminare le disposizioni di disponibilità pervenute ed i relativi titoli. Il comitato può comprendere anche magistrati e funzionari dello Stato.
4. Il comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta proprie motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati, per studi compiuti o per esperienze realizzate, in riferimento a ciascuna nomina.
5. Il consiglio comunale o provinciale e il sindaco o il presidente della provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza nell'esercizio delle proprie responsabilità, tenendo conto delle valutazioni non vincolanti espresse dal comitato.
6. I requisiti e i titoli dei candidati nominati e quelli dei candidati indicati dal comitato sono pubblicati nel sito web dell'ente.
7. I comuni superiori a 15.000 abitanti e le province adeguano le proprie normative a quanto previsto dal comma 1 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.