Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Giurisdizione in tema di contenzioso tra enti nelle materie di contabilità pubblica).
1. Il contenzioso tra Stato ed enti e tra enti, relativo ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità è devoluto, ai sensi dell'art 103 della Costituzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, con le modalità di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.