stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
5.4.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 5.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti).

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.