Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Tutela del dipendente pubblico e privato che segnala irregolarità o rischi di irregolarità). - 1. In attuazione dell'articolo 33 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e dell'articolo 9 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il dipendente pubblico e privato può denunciare o riferire, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, irregolarità o rischi di irregolarità nelle attività della pubblica amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro.
2. Il dipendente che denuncia o riferisce tali condotte ha il diritto ad essere informato sugli strumenti della sua tutela; a non essere sanzionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; a vedere protetta la propria identità fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.