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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.15.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
3.15.

Prima del comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.
02. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole:
«Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».