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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.
3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articolo 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.