Al comma 1, al capoverso 1-sexies, premettere il seguente:
«01-sexies. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche negli amministratori e i dipendenti delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.»