stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0250. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2012  [ apri ]
9.0250.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78). – 1. L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «30-ter. Le procure della Corte dei conti possono avviare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di concreta notizia di danno, acquisita anche con le forme della pubblicità previste dalla legge, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi previsti dall'articolo 7, ultimo periodo, della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, decorre dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Qualunque atto istruttorio posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere, sino all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del pubblico ministero, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide, ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nel termine di sessanta giorni dall'istanza di fissazione dell'udienza. Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro venti giorni prima dell'udienza. Dopo l'esercizio dell'azione di responsabilità, le parti possono proporre l'eccezione di nullità nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del citato regio decreto n. 1038 del 1933.