Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Princìpi generali per regioni ed enti locali). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.