Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi.