Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) tra i Segretari comunali e provinciali privi di sede che abbiano seguito un percorso formativo specialistico.