Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. L'adozione finale degli atti di cui al comma 1 deve in ogni caso essere preceduta da una consultazione pubblica che consenta a tutti gli interessati di esprimersi con osservazioni scritte sullo schema di atto elaborato nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti. La consultazione pubblica può svolgersi anche in forma telematica.