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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0250. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/05/2012  [ apri ]
3.0250.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3.0250.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
  Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.
  2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.