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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.600. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2012  [ apri ]
2.600.
approvato

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini»;
   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Tali informazioni» con le seguenti: «Le informazioni sui costi»;
   c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
  9-ter Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
   b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
   c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere quanto meno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica in questione;
   d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione , sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
   e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
   f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui alla presente delega anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere quanto meno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
   g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascun obbligo di pubblicazione;
   h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle relative sanzioni, per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

  9-quater. Le disposizioni di cui al codice adottato ai sensi del comma 9-ter integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».

Il Governo