Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario.