Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 240, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La pubblica amministrazione è tenuta a stabilire, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e per ogni procedimento amministrativo, dopo aver individuato il responsabile, deve comunicarne il nominativo a tutte le parti interessate».