Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo normali criteri di consultazione, accessibilità e semplice fruibilità per tutti i cittadini nazionali e non, dell'importo stanziato per le commesse e gli affidamenti ed appalti per le forniture di beni e servizi a diverse società aggiudicatarie.