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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0280. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2012  [ apri ]
2.0280.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

2.0280.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le pubbliche amministrazioni rispondono con provvedimento espresso e motivato a ogni domanda di parte. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere e lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L'abuso del procedimento, nei soli casi di cui al secondo periodo nei quali si configura grave negligenza e violazione del principio di correttezza nella proposizione della domanda, può essere sanzionato dalle pubbliche amministrazioni nel provvedimento finale ponendo a carico dell'istante una somma non superiore alla metà delle spese di istruttoria del procedimento. Se il procedimento amministrativo va avviato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni lo concludono con provvedimento motivato».