Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni rispondono con provvedimento espresso e motivato a ogni domanda di parte. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere e lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L'abuso del procedimento, nei soli casi di cui al secondo periodo nei quali si configura grave negligenza e violazione del principio di correttezza nella proposizione della domanda, può essere sanzionato dalle pubbliche amministrazioni nel provvedimento finale ponendo a carico dell'istante una somma non superiore alla metà delle spese di istruttoria del procedimento. Se il procedimento amministrativo va avviato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni lo concludono con provvedimento motivato».