Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;
b) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
c) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
d) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».
3. Agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «lavori» e le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche».
3. Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.