Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».