Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».