Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) all'articolo 648-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;.