Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) dopo l'articolo 346-bis è inserito il seguente:
«Art. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.»