Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Il pubblico ufficiale che al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo riceve per sé, o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».