Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1)
Conseguentemente, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;