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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.310. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.310.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
  «Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Non è punibile chi, nello stesso termine versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».