Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».