Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.»